L’apertura di credito bancario, disciplinata dagli artt. 1842-1845 del codice civile, è un accordo di prestito in base al quale una banca concede un finanziamento fino a un importo massimo (limite di scoperto) entro il quale il correntista cliente può emettere assegni o fare prelievi.
L’apertura di credito è comunemente detta “Fido Bancario”, categoria nella quale rientra, ma che comprende anche altre modalità di finanziamento quali i fidi di firma, lo smobilizzo crediti, i fidi su derivati ecc.
L’apertura di credito puà essere semplice oppure in conto corrente.
Nel primo caso l’importo messo a disposizione del cliente è utilizzabile una sola volta con uno o più prelevamenti.
Nell’apertura di credito in conto corrente invece il saldo di conto corrente è continuamente aggiornato in base alle entrate e alle uscite che il correntista dispone sul proprio conto. I versamenti alimentano il credito utilizzabile mentre i prelievi lo diminuiscono e gli interessi passivi vengono calcolati giornalmente sul saldo di conto solo se a debito. Tale forma di prestito è anche detto credito rotativo o revolving.
Per limitare i rischi di insolvenza la banca è solita chiedere al cliente il rilascio di garanzie reali o personali sotto forma di pegno, fidejussione, avallo, ipoteca ecc. sulle quali rivalersi in caso di mancato pagamento degli interessi e del capitale. La banca a volte concede il fido anche in assenza di garanzie se ritiene che il cliente sarà in grado di onorare le obbligazioni assunte (valutazione del merito creditizio).
L’apertura di credito può essere a tempo indeterminato o può avere una scadenza prefissata (solitamente ad un anno) dopo la quale deve essere rinegoziata.
Nel caso di scadenza a tempo indeterminato la banca potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento mentre nel caso di scadenza ad una certa data la banca potrà recedere dal contratto prima della scadenza solo per gli specifici motivi previsti nel contratto o per giusta causa. In entrambi i casi la banca dovrà dare un termine minimo di 15 giorni alla controparte per il rientro del suo debito.
La banca potrebbe non rinnovare alla scadenza l’apertura di credito in conto corrente nel caso il conto non venga opportunamente movimentato con prelievi e versamenti che abbiano una certa frequenza, in quanto la natura di questo contratto risiede proprio nella sua movimentazione.
Per concedere il fido la banca valuterà il cliente secondo l’aspetto personale, patrimoniale e reddituale avvalendosi di informazioni interne alla banca e anche esterne quali le Centrali Rischi pubbliche e private.
Questo contratto ha un costo fisso annuo anche nel caso il credito non venga utilizzato.
I punti da considerare con particolare attenzione quando si stipuli un contratto di apertura di credito in conto corrente sono:
– l’importo massimo dello sconfinamento
– la durata del contratto
– i casi previsti dalla banca per la rescissione anticipata
– le garanzie che assistono il fido bancario e la loro eventuale ricostituzione o adeguamento
– il tasso d’interesse applicato
– la commissione di massimo scoperto
– i giorni di valuti applicati dalla banca per gli accrediti e gli addebiti
– i costi fissi.
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