Dal 1 gennaio 2012 tutti gli operatori finanziari devono trasmettere all’anagrafe tributaria le movimentazione finanziarie che hanno interessato i loro clienti.
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio (SGR), nonché ogni altro operatore finanziario, dovranno trasmettere al “fisco” i dati riguardanti qualsiasi operazione finanziaria dei loro clienti, escluse quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Sono ricomprese pertanto anche le operazioni in contanti effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l’intermediario come ad esempio la richiesta di un bonifico con versamento in contanti al posto dell’addebito in conto.
La comunicazione dei dati avverrà periodicamente in base a modalità che saranno indicate da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate, sentito il garante per la privacy.
Non è ancora chiaro se i dati riguarderanno solo i periodi a partire dal 2012 oppure anche gli anni precedenti e per questo bisognerà aspettare chiarimenti.
Questo obbligo è stato introdotto dall’art. 11 Emersione di base imponibile del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 (decreto Salva Italia del governo Monti).