L’imposta di bollo sui conti correnti, conti deposito ed altre attività finanziarie è stata introdotta dal governo Monti a partire dal 1 gennaio 2012. Di seguito le aliquote in vigore nell’anno 2017.
Imposta di Bollo su conti correnti bancari, postali e su libretti di risparmio anche postali
Persone fisiche con giacenza media fino a € 5.000 o in rosso € 0
Persone fisiche con giacenza media oltre € 5.000 € 34,20
Persone giuridiche, imprese e professionisti, sempre € 100,00
Sono soggetti all’imposta i conti correnti bancari, postali e i libretti di risparmio, anche postali.
Viene tassato l’estratto conto o rendiconto e l’imposta è rapportata al periodo al quale l’e/c si riferisce. Ai fini dell’imposta l’estratto conto si considera inviato almeno una volta all’anno o alla chiusura del rapporto anche se non sussiste l’obbligo. L’importo viene prelevato dalla banca trimestralmente con addebito di 8,55 euro oppure mensilmente con addebito di 2,85 euro.
Imposta di Bollo su prodotti e strumenti finanziari anche senza dossier titoli, compresi buoni postali fruttiferi ed esclusi solo fondi pensione e fondi sanitari
L’imposta per le persone fisiche è pari allo 0,2% (2 per mille) del valore senza minimo e senza massimo. Sono esenti i buoni postali fruttiferi e i libretti postali con valore complessivo di rimborso fino a € 5.000. Le persone giuridiche hanno un tetto massimo di € 14.000,00.
L’imposta viene applicata sul valore complessivo di mercato dei prodotti finanziari alla data del rendiconto o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
I prodotti e strumenti finanziari soggetti a questa imposta sono quelli che rientrano nel dossier titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato) e quelli che non vi rientrano (fondi comuni d’investimento, polizze vita, certificati di deposito, conti deposito, buoni postali con valore complessivo sopra € 5.000). Sono esclusi i fondi pensione e fondi sanitari.
Viene tassata la comunicazione alla clientela (rendiconto) inviate da banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Sicav, società fiduciarie, intermediari finanziari e assicurazioni e l’imposta è rapportata al periodo al quale si riferisce il rendiconto. Ai fini dell’imposta la comunicazione si considera inviata almeno una volta all’anno o alla chiusura del rapporto, anche se non sussiste l’obbligo.