Dal 1 gennaio 2012 la tassazione dei redditi di capitale di cui all’art. 44 e dei redditi diversi di cui all’articolo 67 (parte) del TUIR avverrà con aliquota unica del 20%, in sostituzione di quelle del 12,5% e del 27% applicate fino al 31/12/2011.
Queste modifiche sono state introdotte dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito nella L. 14 settembre 2011 n. 148.
Passa quindi dal 27% al 20% in via esemplificativa la tassazione degli interessi su conti correnti, conti deposito, depositi postali, certificati di deposito ecc.
Passa dal 12,5% al 20% in via esemplificativa la tassazione dei dividendi, degli interessi e del capital gain relativi ad azioni, obbligazioni, fondi d’investimento, gestioni patrimoniali ecc.
Con la modifica dell’aliquota cambia di conseguenza anche la ritenuta che viene applicata su tali redditi sia a titolo d’acconto che d’imposta
Sono esclusi dalla modifica e restano pertanto al 12,5% gli interessi e le plusvalenze riguardanti i seguenti titoli:
– Titoli di Stato Italiani: BOT, CCT, CTZ, BTP e titoli emessi dagli enti locali
– Titoli Sovranazionali BEI, BIRS, ONU, FAO, OCSE ecc.
– Titoli emessi da Stati Esteri che consentono lo scambio di informazioni a fini antielusione e antiriciclaggio rientranti nella cosiddetta White List e cioè: tutti gli Stati Europei, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Australia, Giappone, Svizzera ecc.
I redditi di capitale dei Fondi Comuni d’investimento, delle Polizze Vita e dei Pronti contro Termine saranno tassati con l’aliquota del 20%, ma verrà esclusa dall’aumento la parte di reddito riferita ai titoli rimasti al 12,5%.